Bonifica siti contaminati

AVVISO: In riferimento al Regolamento approvato con DPR 160/2010, dal 1° ottobre 2011 tutte le domande, comunicazioni, dichiarazioni e segnalazioni relative alla presente procedura vanno inviate al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

DOVE SONO
In Provincia di Parma sono presenti diversi siti inquinati da sottoporre a bonifica.
Sono evidenziati in rosso nella mappa in questa pagina.
Nella maggior parte dei casi le bonifiche sono a carico dei privati che hanno prodotto l’inquinamento.

Nei primi quattro files allegati alla destra di questa pagina pubblichiamo l’elenco dei siti oggetto di procedimento di bonifica presenti in provincia di Parma e le relative mappe.
Per poter consultare più agevolmente le carte (poiché in Comune di Parma la densità di siti oggetto di bonifica è elevata) abbiamo prodotto due elenchi distinti in cui indichiamo:

  • i siti in Comune di Parma
  • i siti in Provincia di Parma

Nelle mappe i siti sono contrassegnati da una numerazione, le cui legende si possono ritrovare nei rispettivi files word in allegato.
In entrambi i casi si tratta di un elenco schematico, aggiornato al 7 giugno 2007, in cui forniamo:

  • la tipologia di sito (privato o pubblico),
  • una breve descrizione,
  • l’autorità competente in merito al procedimento (Comune o Provincia),
  • la tipologia di bonifica.

COSA HA FATTO LA PROVINCIA
La Provincia di Parma si è attivata con l’istituzione di un Osservatorio per i Siti contaminati allo scopo di effettuare un’analisi ed un censimento dei siti oggetto di bonifica presenti sul territorio provinciale.

La Provincia, inoltre, interviene con un co- finanziamento al comune di Fidenza per il sito denominato "ex Carbochimica" e finanzia in modo diretto le indagini condotte nel sito denominato "area Viarolo".

In allegato a destra in questa pagina la procedura operativa (in base al d.lgs 152/06) con cui la Provincia analizza e approva gli elaborati progettuali delle pratiche di bonifica di siti contaminati, sino al rilascio della certificazione di: avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa.

In allegato a destra in questa pagina anche lo schema di modello (in base al dm 471/99) da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente.

LE COMPETENZE
Il Dlgs 152/06 (art. 242) ha ridefinito le competenze, individuando la Regione come autorità competente per l’approvazione dei progetti di bonifica.

La Regione Emilia Romagna per evitare la congestione dei processi in corso, ha ri-definito a sua volta le competenze(*):

  • le pratiche già avviate al 29 aprile 2006, che riguardano siti di dimensione comunale (**), rimangono di competenza dei Comuni e seguono le procedure definite dal DM 471/99,  

  • le pratiche già avviate al 29 aprile 2006, che riguardano siti di dimensione sovracomunale, (**) sono attribuiti alle Province,  

  • le pratiche successive al 29 aprile 2006 sono attribuite alla Provincia e seguono quanto definito dal titolo V del Dlgs 152/06.  

A seconda della data di inizio del procedimento, quindi, le competenze della Provincia sono differenti.

Per procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006 la Provincia deve:

  1. accertare la conformità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale effettuati al Progetto approvato e certificarla;  

  2. effettuare verifiche e controlli periodici sull'efficacia delle misure di sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza permanente, per accertare che le caratteristiche del sito sottoposto agli interventi siano corrispondenti alla destinazione d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per l'ambiente;  

  3. partecipare alle Conferenze dei Servizi, convocate dal Comune il cui territorio è interessato da bonifica o dalla Regione se l'intervento di bonifica interessa il territorio di più comuni, in quanto amministrazione competente per il rilascio di autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto definitivo di bonifica. L'approvazione di Piano di caratterizzazione, Progetto preliminare e Progetto definitivo di bonifica spetta invece al Comune, sentita la Conferenza dei servizi;  

  4. accertare il completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale e la loro conformità al progetto approvato, mediante certificazione.  

Nel caso di procedimenti "semplificati" (che non necessitano di autorizzazione, in base all’art. 13), l’autorità competente rimane il Comune, mentre la Provincia ha un ruolo di controllo soltanto a seguito delle operazioni di bonifica eseguite.

Per procedimenti avviati dopo il 29 aprile 2006, i compiti della Provincia sono:

  1. verifica e controllo delle autocertificazioni presentate dagli interessati per il non avvenuto superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) (in base all’art. 242 c.2);  

  2. valutazione e approvazione, a seguito di conferenza dei servizi, del Piano della caratterizzazione. (art. 242 c.3);  

  3. valutazione ed approvazione, a seguito di conferenza dei servizi, del documento di Analisi di rischio sito specifica la determinazione delle Concentrazioni soglia di rischio (CSR) (art. 242 c.4). In caso di valutazione positiva il sito è dichiarato non contaminato ed esce dal procedimento di bonifica. Può essere prescritto un monitoraggio per valutare la stabilità delle concentrazioni misurate;  

  4. valutazione ed approvazione attraverso conferenza dei servizi del Progetto operativo degli interventi di bonifica o Progetto di messa in sicurezza permanente o operativa (art. 242 c.7).
    Se gli esiti della procedura dell’Analisi del Rischio dimostrano che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di CSR, il soggetto responsabile, nei sei mesi successivi all’approvazione del documento di Analisi del rischio, invia alla Provincia il Progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, se necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, per minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito.  

Oltre all’approvazione degli elaborati progettuali la Provincia è competente in merito a:

  1. individuazione del responsabile della contaminazione ed emissione delle ordinanze: la Provincia, col supporto tecnico di ARPA, svolge le indagini per l’individuazione del responsabile dell’evento di superamento e sentito il Comune, emette l’ordinanza;  

  2. controllo: la Provincia esegue i controlli sulle attività previste dal Piano della caratterizzazione e dal Progetto operativo di bonifica nonché dei monitoraggi da effettuare. Questa attività avviene con la collaborazione di ARPA;  

  3. certificazione degli interventi: la Provincia rilascia la certificazione di avvenuta bonifica che dovrà accertare la conformità degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, al progetto approvato, sulla base di una relazione tecnica predisposta dall’ARPA territorialmente competente (art. 248 c.2).

Nel caso in cui la situazione di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminante (CSC) riguardi aree di ridotte dimensioni cioè aventi superficie non superiore ai 1000 metri quadrati, anche nell’ambito di siti industriali, il soggetto responsabile ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed all’Arpa territorialmente competente.

In questi procedimenti, nel caso in cui le misure di messa in sicurezza d’emergenza non sono risolutive e non conducono al ripristino delle CSC, il proponente deve presentare alle Autorità competenti sopra elencate e all’Ausl un Progetto di Bonifica che riunisce i seguenti elaborati tecnici:

  1. la caratterizzazione del sito, la descrizione delle operazioni d’emergenza eseguite;
  2. l’intervento di bonifica che si intende adottare e realizzare affinché vengano di nuovo ripristinate le CSC.

Il proponente può anche decidere di effettuare un’analisi del rischio sito-specifica e in questo caso il Progetto di bonifica conterrà anche questo elaborato tecnico e gli obiettivi di bonifica da raggiungere saranno le concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate.

La Conferenza dei servizi approva questo elaborato entro sessanta giorni dalla presentazione.

Al termine degli interventi di bonifica, il proponente invia alle autorità competenti una Relazione finale che conterrà: la descrizione degli interventi eseguiti e le risultanze analitiche condotte sulle matrici ambientali coinvolte. La Provincia certifica il sito previo parere di Arpa in merito a questo elaborato.


 

(*) con la Legge regionale 5 del 01 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni (Legge regionale 28 luglio 2006 n.13).

Riportiamo l’art. 5 della LR 5/06 (modificato comma 1 da art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)

Funzioni in materia ambientale

Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati. Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.

(**) per effetto della LR 14 aprile 2004, n. 7

 

Proprietà dell'articolo
creato: lunedì 9 luglio 2007
modificato: venerdì 25 novembre 2011