Nei primi quattro files allegati alla destra di questa pagina pubblichiamo l’elenco dei siti oggetto di procedimento di bonifica presenti in provincia di Parma e le relative mappe.
Per poter consultare più agevolmente le carte (poiché in Comune di Parma la densità di siti oggetto di bonifica è elevata) abbiamo prodotto due elenchi distinti in cui indichiamo:
Nelle mappe i siti sono contrassegnati da una numerazione, le cui legende si possono ritrovare nei rispettivi files word in allegato.
In entrambi i casi si tratta di un elenco schematico, aggiornato al 7 giugno 2007, in cui forniamo:
COSA HA FATTO LA PROVINCIA
La Provincia di Parma si è attivata con l’istituzione di un Osservatorio per i Siti contaminati allo scopo di effettuare un’analisi ed un censimento dei siti oggetto di bonifica presenti sul territorio provinciale.
La Provincia, inoltre, interviene con un co- finanziamento al comune di Fidenza per il sito denominato "ex Carbochimica" e finanzia in modo diretto le indagini condotte nel sito denominato "area Viarolo".
In allegato a destra in questa pagina la procedura operativa (in base al d.lgs 152/06) con cui la Provincia analizza e approva gli elaborati progettuali delle pratiche di bonifica di siti contaminati, sino al rilascio della certificazione di: avvenuta bonifica, messa in sicurezza permanente o messa in sicurezza operativa.
In allegato a destra in questa pagina anche lo schema di modello (in base al dm 471/99) da adottare per la certificazione di avvenuta bonifica/messa in sicurezza permanente.
LE COMPETENZE
Il Dlgs 152/06 (art. 242) ha ridefinito le competenze, individuando la Regione come autorità competente per l’approvazione dei progetti di bonifica.
La Regione Emilia Romagna per evitare la congestione dei processi in corso, ha ri-definito a sua volta le competenze(*):
A seconda della data di inizio del procedimento, quindi, le competenze della Provincia sono differenti.
Per procedimenti avviati prima del 29 aprile 2006 la Provincia deve:
Nel caso di procedimenti "semplificati" (che non necessitano di autorizzazione, in base all’art. 13), l’autorità competente rimane il Comune, mentre la Provincia ha un ruolo di controllo soltanto a seguito delle operazioni di bonifica eseguite.
Per procedimenti avviati dopo il 29 aprile 2006, i compiti della Provincia sono:
Oltre all’approvazione degli elaborati progettuali la Provincia è competente in merito a:
Nel caso in cui la situazione di rischio concreto o potenziale di superamento delle concentrazioni soglia di contaminante (CSC) riguardi aree di ridotte dimensioni cioè aventi superficie non superiore ai 1000 metri quadrati, anche nell’ambito di siti industriali, il soggetto responsabile ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia ed all’Arpa territorialmente competente.
In questi procedimenti, nel caso in cui le misure di messa in sicurezza d’emergenza non sono risolutive e non conducono al ripristino delle CSC, il proponente deve presentare alle Autorità competenti sopra elencate e all’Ausl un Progetto di Bonifica che riunisce i seguenti elaborati tecnici:
Il proponente può anche decidere di effettuare un’analisi del rischio sito-specifica e in questo caso il Progetto di bonifica conterrà anche questo elaborato tecnico e gli obiettivi di bonifica da raggiungere saranno le concentrazioni soglia di rischio (CSR) calcolate.
La Conferenza dei servizi approva questo elaborato entro sessanta giorni dalla presentazione.
Al termine degli interventi di bonifica, il proponente invia alle autorità competenti una Relazione finale che conterrà: la descrizione degli interventi eseguiti e le risultanze analitiche condotte sulle matrici ambientali coinvolte. La Provincia certifica il sito previo parere di Arpa in merito a questo elaborato.
(*) con la Legge regionale 5 del 01 giugno 2006 e successive modifiche e integrazioni (Legge regionale 28 luglio 2006 n.13).
Riportiamo l’art. 5 della LR 5/06 (modificato comma 1 da art. 25 L.R. 28 luglio 2006 n. 13)
Funzioni in materia ambientale
Le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati. Restano di competenza dei Comuni i procedimenti di bonifica dei siti contaminati già avviati alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che li concludono sulla base della legislazione vigente alla data del loro avvio.(**) per effetto della LR 14 aprile 2004, n. 7
| creato: | lunedì 9 luglio 2007 |
|---|---|
| modificato: | venerdì 25 novembre 2011 |