Il D.lgs 334/99, principale norma di riferimento del settore, definisce come Incidente rilevante: “un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.”
E’ necessario chiarire che un incidente rilevante non è un evento probabile e che, migliorando la conoscenza del proprio processo di produzione, facendo tesoro delle esperienza altrui e costruendosi un buon sistema di controllo e gestione della sicurezza in ogni sua fase, questa probabilità diventa ancora più bassa.
Per effetto della L.R. 26/03 e s.m.i. le Province sono state delegate in materia di Rischio di Incidente Rilevante per alcune categorie di Stabilimenti / Depositi la cui competenza non è rimasta statale.
In provincia di Parma, attualmente, vi sono 5 Stabilimenti in artt. 6 e 7 D.Lgs. 334/99 e s.m.i, e 3 Stabilimenti in artt. 6-7-8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.
La competente Autorità si esprime, avvalendosi dei relativi Comitati, autorizzando o meno le modifiche, con l’ovvio riguardo alla mitigazione del rischio incidentale residuo.
Tutti gli Stabilimenti/Depositi soggetti hanno l’obbligo di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto disposto in art. 7 D.Lgs 334/99 e s.m.i. Questo Sistema deve essere periodicamente revisionato, migliorato e reso sempre più efficace, essendo lo strumento con il quale l’Azienda mette in atto la Politica di riduzione del rischio di incidenti rilevanti.
| creato: | giovedì 5 marzo 2009 |
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| modificato: | giovedì 9 agosto 2012 |