Il procedimento di A.I.A. risulta pertanto ora disciplinato dal D.Lgs.152/06 e s.m.i. (il cosiddetto testo unico ambientale) e dalla
Legge Regionale 21/2004.
La normativa ha come obiettivo l’adozione di misure volte a prevenire e ridurre l'inquinamento proveniente dalle attività elencate nell’Allegato VIII del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II (impianti di competenza Provinciale) nonché ad evitare oppure, dove non sia possibile, ridurre l'impatto delle attività su tutte le matrici ambientali, ottimizzare la gestione dei rifiuti e del consumo delle risorse.
Di particolare rilevanza risulta essere l’adozione delle "migliori tecniche disponibili" sul mercato rispetto alle quali devono confrontarsi le performance ambientali degli impianti soggetti ad A.I.A.
L'A.I.A. sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Autorizzazione allo scarico idrico in acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo - Autorizzazione allo scarico in rete fognario - Autorizzazione alla realizzazione/modifica/esercizio di impianti di smaltimento o recupero rifiuti - Autorizzazione allo spandimento sul suolo di liquami provenienti da insediamenti zootecnici - Autorizzazione all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti dal processo di depurazione.
La Provincia ha ricevuto la delega dalla Regione Emilia-Romagna al rilascio dell'A.I.A. per gli impianti che non rientrano nelle competenze statali (vedi Allegato VIII del D.Lgs.152/06 e s.m.i., parte II).
Chi deve richiedere l'A.I.A. alla Provincia:
Gli impianti che esercitano le attività indicate nell’Allegato VIII al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II. La normativa riguarda sia gli impianti esistenti che gli impianti nuovi, anche se sottoposti a Screening e V.I.A.
Le domande per il rilascio dell'A.I.A. o sue modifiche, generalmente, devono essere presentate in 5 copie, più una copia elettronica su CD. Alle domande dovrà essere allegato l’originale o la copia del bollettino di versamento delle tariffe istruttorie.
Tempi di istruttoria
La Provincia ha 150gg di tempo dal deposito della domanda per rilasciare l’autorizzazione. Nel caso la ditta sia certificata EMAS, i tempi si riducono a 120 giorni. E’ prevista la convocazione della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.Lgs.241/90 e smi, i cui lavori devono concludersi entro 60 giorni dal termine del periodo di deposito. L’eventuale richiesta di integrazioni avviene nel contesto della Conferenza e sospende i tempi di istruttoria fino al recepimento della documentazione integrativa da parte del gestore. I termini vengono invece interrotti nel caso in cui l’azienda decida di apportare modifiche all’impianto in seguito ad osservazioni o contributi espressi dal pubblico interessato. Salvo sospensioni e salvo quanto diversamente concordato dalla Conferenza dei Servizi, il rilascio dell’AIA deve avvenire entro 150 gg dal deposito della domanda.
Rinnovo e riesame
L’autorizzazione è da rinnovarsi:
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ogni cinque anni dalla data di rilascio secondo quanto previsto all’art.29 octies del D.Lgs.152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis;
-
ogni 6 anni nel caso di impianto certificato UNI EN ISO 14001;
-
ogni 8 anni nel caso l’impianto sia registrato EMAS;
per la redazione della domanda di rinnovo occorre seguire le indicazioni fornite dalla Regione Emilia-Romagna con la DGR 1113/2011 (Allegato 1).
Il riesame è effettuato nei casi previsti dall’art.29 octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis.
Controlli
Il gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia prima di dare attuazione a quanto previsto nell'atto di autorizzazione. Arpa provvede ad effettuare le verifiche ispettive con frequenza periodica presso l’impianto, previo avviso al gestore, per accertare il rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarità dei controlli affidati al gestore (modalità di misurazione, strumenti e valori rilevati) e della regolare comunicazione degli stessi. Attraverso lo strumento
MonitoRem il gestore degli impianti industriali diversi da quelli di cui al punto 6.6 dell’All. VIII D.Lgs.152/06 e smi, parte II (allevamenti intensivi) deve provvedere, entro il 30 Aprile di ogni anno, a trasmettere i dati di monitoraggio periodico dell’impianto, fatta salva la trasmissione dei dati di monitoraggio in continuo, per la quale è prevista una specifica frequenza di trasmissione.
Dall’anno 2011 è inoltre reso cogente per tutti gli impianti soggetti ad AIA (rif.
Determina n. 1063 del 02/02/2011 della RER ) l’utilizzo del portale
Osservatorio IPPC elaborato dalla Regione Emilia Romagna per il caricamento, entro il medesimo termine del 30 Aprile, dei dati di monitoraggio relativi all’anno solare precedente.
La trasmissione dei dati di monitoraggio assume carattere di ufficialità ed è necessaria al fine dell’ottemperanza alle prescrizioni AIA ed alla normativa vigente.
Modifiche sostanziali e non sostanziali dell'impianto
La procedura prevista per le modifiche degli impianti soggetti ad A.I.A. è disciplinata dall'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e smi, parte II, titolo III bis. La Regione Emilia-Romagna ha inoltre fornito apposite indicazioni con la
circolare n. 187404 del 01/08/08.
Spese di istruttoria
La Regione Emilia-Romagna, con
Delibera di Giunta Regionale n. 1913/2008 integrato e modificato dalla
DGR n.155/2009, ha recepito il
Decreto Ministeriale 24 Aprile 2008 “
Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” definendo così tempi, modalità ed entità del versamento da effettuare all’Autorità Competente.
Il tariffario riguarda i seguenti casi:
-
presentazione di domanda AIA;
-
richieste di modifica sostanziale, riesame o rinnovo di AIA;
-
richieste di modifica non sostanziale che non comportano l’aggiornamento dell’AIA;
-
richieste di modifica non sostanziale che comportano l’aggiornamento dell’AIA;
-
controlli, ispezioni, campionamenti ed analisi effettuati da Arpa.
I riferimenti per effettuare i versamenti di competenza della Provincia sono i seguenti:
IBAN c/o Banca Monte; IT 19 Q 0693012700 000 000 000 535, oppure C.C. postale n. 16390437 intestato all’Amministrazione Provinciale di Parma con causale "<Numero di Determina> e/o <Ragione sociale Ditta> - <Oggetto del pagamento> Spese di istruttoria autorizzazione integrata ambientale D. Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis – DM 24 Aprile 2008”.
Inadempienze e sanzioni
In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione si fa riferimento a quanto disposto all’art. 29 decies e 29 quattuordecies D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, titolo III bis, applicando le relative sanzioni.