Rischio incidenti rilevanti

Nelle attività industriali vi sono alcune tipologie di processi produttivi che, per categoria e quantità di sostanze detenute o lavorate, possono dar luogo ad un incidente rilevante.

Il D.lgs 334/99, principale norma di riferimento del settore, definisce come Incidente rilevante:  un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.”

E’ necessario chiarire che un incidente rilevante non è un evento probabile e che, migliorando la conoscenza del proprio processo di produzione, facendo tesoro delle esperienza altrui e costruendosi un buon sistema di controllo e gestione  della sicurezza in ogni sua fase, questa probabilità diventa ancora più bassa.

Per effetto della L.R. 26/03 e s.m.i. le Province sono state delegate in materia di Rischio di Incidente Rilevante per alcune categorie di Stabilimenti / Depositi la cui competenza non è rimasta statale.

Ai sensi del D.Lgs 334/99 e s.m.i. gli Stabilimenti e/o i Depositi possono suddividersi in 3 categorie:
  • non soggette agli obblighi del  D.Lgs. 334/99 e s.m.i.;
  • soggette agli obblighi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. (competenze provinciali);
  • soggette agli obblighi degli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. (competenze ministeriali).

In provincia di Parma, attualmente, vi sono 5 Stabilimenti  in artt. 6 e 7 D.Lgs. 334/99 e s.m.i, e 3 Stabilimenti in artt. 6-7-8 D.Lgs. 334/99 e s.m.i.

Le aziende soggette alla norma (denominate a Rischio di Incidente Rilevante – RIR) hanno una serie di obblighi, tra i quali:
  • Notifica e suo aggiornamento;
  • Comunicazione delle Modifiche impiantistiche/produttive/quantitative delle sostanze detenute;
  • Produzione di Rapporti di Sicurezza o di Schede Tecniche e loro aggiornamento. 

La competente Autorità si esprime, avvalendosi dei relativi Comitati, autorizzando o meno le modifiche, con l’ovvio riguardo alla mitigazione del rischio incidentale residuo.

Tutti gli Stabilimenti/Depositi soggetti hanno l’obbligo di dotarsi di un Sistema di Gestione della Sicurezza secondo quanto disposto in art. 7 D.Lgs 334/99 e s.m.i. Questo Sistema deve essere periodicamente revisionato, migliorato e reso sempre più efficace, essendo lo strumento con il quale l’Azienda mette in atto la Politica di riduzione del rischio di incidenti rilevanti.

Per gli Stabilimenti/Depositi RIR soggetti agli artt. 6 e 7 del D.Lgs 334/99 e s.m.i. la Provincia elabora il programma annuale delle verifiche ispettive e lo comunica ad ARPA, VV.FF., ISPESL.
 
A valle di queste verifiche, e sulla base della relazione finale prodotta dalla Commissione nominata da ARPA, la Provincia formalizza gli adeguamenti gestionali o tecnici necessari fornendo al gestore dell'azienda un tempo per la loro realizzazione.
In caso di inadempienza, la Provincia può diffidare il gestore e, in caso di ulteriore inadempienza nonostante la diffida, dispone la sospensione dell'attività.
 
 
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creato: giovedì 5 marzo 2009
modificato: giovedì 9 agosto 2012